L'Europa ha assolto l’Italia, che aveva consentito a compagnie aeree, hotel e tour operator di emettere voucher come unica forma di risarcimento nel caso di viaggi annullati a causa dell’emergenza Covid.

Quindi nel dettaglio come funziona? Te lo spiego subito :
PACCHETTI TURISTICI
1. Ho acquistato un pacchetto turistico ma sono costretto a rinunciare, quali sono i miei diritti?
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità o perché si trova in quarantena con sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, e debba quindi rinunciare al viaggio, può recedere dal contratto di pacchetto turistico: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo in denaro, può erogare un rimborso in denaro oppure può emettere un voucher (da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione) di importo pari al rimborso spettante. È l’organizzatore a poter scegliere tra pacchetto sostitutivo, rimborso in denaro o voucher.
2. Ho acquistato un pacchetto turistico ma l'agenzia/organizzatore lo ha cancellato a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Quali sono i miei diritti?
Se è l’organizzatore a cancellare/annullare il pacchetto, si ha diritto al rimborso o ad un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo in denaro oppure ad un voucher (da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione); la scelta è rimessa all’organizzatore. La legge 27/2020 prevede infatti che il voucher assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario
3.Cosa accade se non usufruisco del voucher entro il termine di 18 mesi dall’emissione?
Decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
4.Come potrò riscuotere/utilizzare il voucher se nel frattempo l’operatore turistico fallisce o è insolvente?
La legge 77/2020 ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per il 2021 per la costituzione di un fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che indennizzerà i consumatori titolari di voucher non utilizzati entro la scadenza qualora non vengano rimborsati dall’operatore turistico perché in stato di insolvenza o fallimento. Le modalità e i criteri di attuazione, nonché la misura dell’indennizzo saranno disciplinati in dettaglio da un successivo regolamento, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge 77/2020.
Fonte:Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia
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